Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 149

Agenti a cavallo

In vigore dal 17 mar 1938
Nelle località nelle quali i detenuti lavorano all'aperto, il servizio di vigilanza e di sicurezza può essere affidato ad agenti a cavallo in concorso con agenti a piedi. Il numero degli agenti a cavallo è determinato dal Ministero secondo le esigenze di servizio. Essi debbono essere preferibilmente scelti tra quelli che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo o che dimostrino di avere speciali attitudini per l'equitazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-149

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Agenti a cavallo (Art. 149 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo