Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 153

Perdita del cavallo per cause di servizio

In vigore dal 17 mar 1938
Quando per ragione diretta ed immediata di servizio il cavallo muoia o divenga inservibile, se ne accredita il valore al fondo dell'agente e l'animale diviene proprietà dell'Amministrazione. L'inabilità al servizio o la perdita del cavallo debbono risultare da verbale circostanziato della direzione, corredato della perizia di un veterinario da essa scelto. Nel verbale devono essere specificati il valore dell'animale al momento in cui si verificò l'inabilità al servizio o avvenne la morte, le cause dell'una o dell'altra, con la indicazione nel primo caso del valore del cavallo riformato e l'utile che sia possibile ritrarne a vantaggio dell'Amministrazione. Quando la perdita o la malattia del cavallo non avvenga per causa diretta ed immediata del servizio, non spetta all'agente alcun diritto a compensi ed indennità da parte dell'Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-153

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