Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 150
Attribuzioni degli agenti a cavallo - Indennità
In vigore dal 17 mar 1938
Le attribuzioni degli agenti a cavallo sono determinate dalle direzioni da cui essi dipendono.
Gli agenti a cavallo possono anche essere adibiti a servizi diversi quando la durata della sorveglianza a cavallo sia limitata ad una sola parte della giornata.
Agli agenti a cavallo viene corrisposta, a titolo di indennità cavallo, l'annua somma di L. 200 a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio in tale qualità, e sino a quello in cui ne vengono esonerati.
L'indennità si paga a dodicesimi maturati, ed è versata al fondo dell'agente al quale fa carico il prezzo di acquisto del cavallo e la sua eventuale sostituzione in caso di morte o di constatata inabilità al servizio, fino a che detto fondo non risulti completo a norma dell'.
Essa non è dovuta per il tempo nel quale l'agente per un motivo qualsiasi non presta servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-150