Art. 150 · Attribuzioni degli agenti a cavallo - Indennità
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 150

115 / 256

Attribuzioni degli agenti a cavallo - Indennità

In vigore dal 17 mar 1938
Le attribuzioni degli agenti a cavallo sono determinate dalle direzioni da cui essi dipendono. Gli agenti a cavallo possono anche essere adibiti a servizi diversi quando la durata della sorveglianza a cavallo sia limitata ad una sola parte della giornata. Agli agenti a cavallo viene corrisposta, a titolo di indennità cavallo, l'annua somma di L. 200 a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio in tale qualità, e sino a quello in cui ne vengono esonerati. L'indennità si paga a dodicesimi maturati, ed è versata al fondo dell'agente al quale fa carico il prezzo di acquisto del cavallo e la sua eventuale sostituzione in caso di morte o di constatata inabilità al servizio, fino a che detto fondo non risulti completo a norma dell'. Essa non è dovuta per il tempo nel quale l'agente per un motivo qualsiasi non presta servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-150