Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 145
Funzioni speciali degli agenti nella esecuzione delle misure di sicurezza
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti agli stabilimenti per le misure di sicurezza, oltre i doveri comuni a tutti i componenti il Corpo, hanno quello precipuo di recare efficace contributo alla conoscenza dell'internato al fine di accertare se siano o no cessati i motivi che resero necessario l'internamento. A conseguire l'intento essi, tenendo presenti le disposizioni dell'art. 284 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, debbono in ogni momento porre la massima attenzione agli atti e alle parole dell'internato, in quanto gli uni e le altre possono costituire una manifestazione del suo modo di pensare e di sentire non solo nei riguardi della disciplina e dell'ordine dello stabilimento, ma anche nei riguardi morali e sociali.
Delle osservazioni fatte riferiscono per iscritto nell'apposito registro dei rapporti, che deve essere tenuto con ogni riservatezza dal comandante o capoguardia, il quale lo presenta giornalmente all'autorità dirigente.
Dell'interessamento a questo servizio di conoscenza dello stato di riadattamento degli internati è presa speciale nota nella matricola dei singoli agenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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