Art. 145 · Funzioni speciali degli agenti nella esecuzione delle misure di sicurezza
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 145

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Funzioni speciali degli agenti nella esecuzione delle misure di sicurezza

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti agli stabilimenti per le misure di sicurezza, oltre i doveri comuni a tutti i componenti il Corpo, hanno quello precipuo di recare efficace contributo alla conoscenza dell'internato al fine di accertare se siano o no cessati i motivi che resero necessario l'internamento. A conseguire l'intento essi, tenendo presenti le disposizioni dell'art. 284 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, debbono in ogni momento porre la massima attenzione agli atti e alle parole dell'internato, in quanto gli uni e le altre possono costituire una manifestazione del suo modo di pensare e di sentire non solo nei riguardi della disciplina e dell'ordine dello stabilimento, ma anche nei riguardi morali e sociali. Delle osservazioni fatte riferiscono per iscritto nell'apposito registro dei rapporti, che deve essere tenuto con ogni riservatezza dal comandante o capoguardia, il quale lo presenta giornalmente all'autorità dirigente. Dell'interessamento a questo servizio di conoscenza dello stato di riadattamento degli internati è presa speciale nota nella matricola dei singoli agenti.
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