Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VI

Art. 194

Fondo individuale e fondo generale

In vigore dal 15 set 1957
Ogni agente deve costituirsi un fondo di L. 200. Per gli agenti a cavallo il fondo è elevato a L. 500. Il complesso dei fondi individuali, con i profitti realizzati col deposito o impiego di essi, costituisce il fondo generale degli agenti.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-194

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Fondo individuale e fondo generale (Art. 194 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo