Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VI
Art. 198
Prelevamenti - Istanze
In vigore dal 15 set 1957
L'agente che ha il fondo completo può essere autorizzato, non più di una volta ogni sei mesi, a ritirarne una parte nel caso di comprovato ed urgente bisogno.
Il prelevamento non deve eccedere le 50 lire.
Le relative domande possono esporsi anche verbalmente all'autorità dirigente, la quale è autorizzata ad accoglierle, purchè concorrano le condizioni sopra dette.
Il Ministero può autorizzare prelevamenti anche se non concorrano tali condizioni, rispettando solo il limite residuale di un quarto del fondo determinato dall'.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-198