Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VI

Art. 199

Trasferimento del fondo

In vigore dal 15 set 1957
Appena un agente cessa per qualsiasi causa di appartenere ad uno stabilimento, viene chiuso il conto del suo fondo. Se l'agente è destinato ad altro stabilimento, vengono passati a quest'ultimo le partite di conto corrente e il libretto personale dell'agente debitamente chiuso e da lui munito di firma per benestare. Il fondo disponibile dell'agente è trasmesso alla direzione dello stabilimento di destinazione mediante postagiro. Se l'agente trasferito è in debito verso il fondo, la direzione cui apparteneva viene rimborsata da quella di destinazione mediante invio della somma nel modo suindicato.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-199

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Trasferimento del fondo (Art. 199 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo