Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 203

Operazioni con la Cassa depositi e prestiti

In vigore dal 15 set 1957
Le somme del fondo generale da depositare nella Cassa depositi e prestiti in seguito ad ordine del Ministero, o di propria iniziativa dalle direzioni quando le riscontrino superiori ai normali bisogni del servizio, sono trasmesse mediante operazioni di conto corrente postale al Ministero; questo provvede alle ulteriori operazioni per il deposito alla Cassa predetta, e per l'invio alle direzioni delle relative dichiarazioni di versamento da conservarsi in cassa fra le carte contabili.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-203

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Operazioni con la Cassa depositi e prestiti (Art. 203 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo