Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 207
Impiego del fondo generale del Corpo
In vigore dal 15 set 1957
Il fondo generale del Corpo serve esclusivamente per fare i pagamenti indicati nei precedenti articoli, e non deve essere distratto per qualsiasi altro uso sotto la responsabilità degli uffici dai quali è gestito.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-207