Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 211

Ricognizione del fondo

In vigore dal 15 set 1957
Alla fine di ogni trimestre le direzioni procedono all'accertamento del fondo e trasmettono al Ministero il prospetto dimostrativo della consistenza del fondo medesimo, con l'indicazione della relativa situazione di deposito nel conto corrente postale e nella Cassa depositi e prestiti.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-211

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Ricognizione del fondo (Art. 211 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo