Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 215
Misura e pagamento dei prestiti
In vigore dal 15 set 1957
La misura dei prestiti per gli agenti che non hanno ancora depositi vincolati per premi di rafferma a norma dell' è stabilita come appresso:
1) per i graduati: fino a L. 300 se abbiano il fondo di almeno L. 200, e fino a L. 200 nel caso tale fondo risulti di almeno L. 100;
2) per le guardie scelte e guardie: fino a L. 200 se abbiano il fondo di almeno L. 100, e fino a L. 100 se il fondo sia almeno di L.
50.
Gli agenti che posseggono crediti per quote vincolati premi di rafferma possono ottenere prestiti sino al massimo di L. 1000 in corrispondenza delle quote stesse, purchè si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo, ed abbiano il fondo di almeno L. 200 se graduati, e di L. 100 se guardie scelte o guardie.
L'ammontare delle somme concesse in prestito è fatto tenere alle direzioni dal Ministero a mezzo postagiro.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-215