Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 214

Prestiti - Concessione

In vigore dal 15 set 1957
I prestiti sono autorizzati con decreto del Ministero e possono essere concessi agli agenti che abbiano regolare condotta, che non risultino comunque in debito verso il fondo, e che abbiano cinque anni di servizio nel Corpo. La domanda di prestiti in carta bollata, corredata dello estratto matricolare dell'agente, della situazione del suo fondo e della dichiarazione di inesistenza di debito per prestiti precedenti, è trasmessa al Ministero dalla direzione con il suo parere sulla opportunità della concessione.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-214

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo