Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 217

Contributi

In vigore dal 15 set 1957
Contemporaneamente alla quota mensile di estinzione del prestito e fino a quando esso non sia totalmente rimborsato, dev'essere corrisposto dagli interessati un contributo mensile di centesimi due per ogni 10 lire o frazione di 10 lire ricevute. Tale contributo è ritenuto sullo stipendio o sulla paga ed è versato ad incremento dei profitti.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-217

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