Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 219

Trasferimento delle partite di prestito

In vigore dal 15 set 1957
Nel caso di trasferimento dell'agente, la direzione chiude la partita del conto nel registro e nel prospetto indicati nell'articolo precedente, come si pratica per il fondo individuale e per la mensa, facendone accettare le risultanze allo interessato, che deve apporre la sua firma per benestare, e trasmette alla direzione di destinazione, con il decreto ministeriale di concessione, il conto, trattenendo a proprio carico le somme riscosse per estinzione e contributo. La direzione di destinazione, con le scorte del conto ricevuto, apre, con la rimanenza di debito risultante la partita di conto dell'agente nel proprio registro per le ulteriori operazioni.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-219

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Trasferimento delle partite di prestito (Art. 219 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo