Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 224

Pagamento

In vigore dal 15 set 1957
Il pagamento delle borse viene fatto agli interessati per mezzo delle direzioni, alle quali l'importo viene trasmesso dal Ministero con postagiro sul conto corrente.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-224

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Pagamento (Art. 224 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo