Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 223
Concorso
In vigore dal 15 set 1957
Le borse sono annualmente concesse in seguito a concorso da bandirsi dal Ministero nel mese di luglio.
Nell'avviso di concorso sono indicati il numero delle borse da concedersi ed il relativo importo, nonché le modalità per la concessione.
Per i sussidi si provvede di volta in volta in base a domanda debitamente giustificata.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-223