Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 227

Conto della mensa

In vigore dal 15 set 1957
Il fondo mensa ha: in entrata: 1) le somme provenienti dalle ritenute mensili sulle paghe, i crediti degli agenti provenienti da altri stabilimenti o i debiti di quelli trasferiti altrove; 2) i proventi straordinari diversi. in uscita: 1) l'importo del vitto somministrato, i crediti degli agenti destinati altrove e i debiti di quelli provenienti da altri stabilimenti; 2) le ritenute per diarie di cura per gli agenti nell'infermeria e negli ospedali esterni; 3) le somme erogate per acquisto di stoviglie, biancheria, posate, utensili, ecc.; 4) le mercedi ai detenuti cucinieri.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-227

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