Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 232

Debito di mensa degli agenti congedati

In vigore dal 15 set 1957
Per i debiti di mensa degli agenti che cessano dal servizio si deve provvedere al recupero sulla paga, sul fondo individuale o negli altri modi indicati dall'.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-232

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Debito di mensa degli agenti congedati (Art. 232 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo