Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 234
Scritturazioni contabili
In vigore dal 15 set 1957
Nelle direzioni degli stabilimenti penali il movimento dei fondi appartenenti al personale di custodia figura in apposite colonne del registro di cassa, tenuto dal funzionario incaricato della gestione contabile e del registro di controllo tenuto dal dirigente o dal ragioniere capo dove esiste.
Nelle direzioni delle carceri giudiziarie tale movimento risulta egualmente dal libro di cassa e dal registro ausiliario dei fondi diversi tenuti dal direttore.
Nelle carceri che non hanno direzione propria questi registri sono affidati all'incaricato della direzione, che ha l'obbligo di tenerli sempre al corrente sotto la vigilanza e il controllo dell'autorità dirigente.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-234