Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 237

Stipendi e paghe - Ruolo del personale

In vigore dal 15 set 1957
Ciascuna direzione compila al principio dell'anno finanziario il ruolo del personale di custodia dipendente, da trasmettersi in duplice esemplare alla direzione centrale incaricata del servizio di ragioneria. Questa a sua volta, sulla scorta dei singoli ruoli, compila il ruolo generale degli agenti degli stabilimenti dipendenti, e restituisce a ciascuno di essi una copia del ruolo ricevuto, apponendo a fianco di ogni cognome il numero progressivo del ruolo generale. Una copia del ruolo generale è trasmessa alla Corte dei conti ed un'altra alla ragioneria centrale. I ruoli vengono poi aggiornati di mese in mese a seguito delle variazioni avvenute nel personale. Sul ruolo generale e su quello dei singoli stabilimenti debbono registrarsi, a, cura delle direzioni interessate, nelle apposite colonne, tutti i pagamenti fatti per assegni fissi, in modo da poter sempre riscontrare l'esattezza delle somme pagate, il periodo di tempo al quale si riferiscono, ed il mese in cui avvenne il pagamento. Qualora si tratti di competenze corrisposte in un mese diverso da quello cui si riferiscono, il pagamento deve registrarsi nella colonna del mese nel quale si effettua, con annotazione del periodo relativo.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-237

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Stipendi e paghe - Ruolo del personale (Art. 237 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo