Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 240
Giorno del pagamento delle competenze
In vigore dal 15 set 1957
Gli stipendi e gli assegni fissi ai comandanti e capiguardia vengono corrisposti il giorno 27 di ogni mese.
Le paghe e le altre competenze fisse ai sottocapiguardia, alle guardie scelte e alle guardie vengono corrisposti l'ultimo giorno del mese.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-240