Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 240

Giorno del pagamento delle competenze

In vigore dal 15 set 1957
Gli stipendi e gli assegni fissi ai comandanti e capiguardia vengono corrisposti il giorno 27 di ogni mese. Le paghe e le altre competenze fisse ai sottocapiguardia, alle guardie scelte e alle guardie vengono corrisposti l'ultimo giorno del mese.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-240

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