Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 241
Pagamento delle indennità di trasferimento
In vigore dal 15 set 1957
Le indennità di trasferimento sono pagate a trasferimento compiuto dalle direzioni degli stabilimenti ai quali gli agenti vengono destinati, sul fondo all'uopo anticipato, dalle direzioni centrali.
Le contabilità relative vengono poi rimesse trimestralmente dalle direzioni singole alle direzioni centrali per i provvedimenti di rimborso.
Il pagamento delle predette indennità viene effettuato su presentazione della relativa tabella, a corredo della quale debbono allegarsi: per i celibi, i prescritti documenti di viaggio; per gli ammogliati, i prescritti documenti di viaggio per l'agente e per i componenti la famiglia, nonché una dichiarazione dell'ufficio anagrafico municipale da cui risulti quali dei componenti la famiglia con diritto ad indennità abbiano raggiunto la residenza.
Qualora l'agente ammogliato non sia stato seguito dalla famiglia o da parte di essa, e l'anticipazione ricevuta superi l'ammontare delle indennità spettantigli, l'eccedenza deve essere subito restituita, oppure ricuperata con unica trattenuta sugli assegni del mese in corso.
L'agente perde il diritto alla indennità di trasferimento per la famiglia qualora la stessa non raggiunga la nuova sede entro il termine di due anni.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-241