Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 245

Decorrenza dell'indennità di alloggio

In vigore dal 15 set 1957
L'indennità di alloggio decorre dal giorno nel quale gli agenti hanno contratto matrimonio. Agli agenti trasferiti da una ad altra residenza l'indennità di alloggio viene corrisposta per i giorni di viaggio in base a quella stabilita per la residenza di partenza. La nuova indennità decorre, invece, dalla data in cui l'agente ha assunto servizio nello stabilimento di destinazione. I decreti di concessione di variazione e di cessazione vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale. Nello stesso modo si provvede per i graduati che ricevono o perdono l'alloggio in natura.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-245

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