Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 249

Tessere di riconoscimento

In vigore dal 15 set 1957
I componenti del Corpo sono muniti di una speciale tessera di riconoscimento conforme al modello prescritto, munita del timbro a secco del Ministero e vidimata dal capo del personale di custodia. Essi debbono tenere seco costantemente tale tessera per esibirla ogni qualvolta occorra. Il rinnovamento delle tessere logore può farsi solo previo ritiro delle stesse. Gli agenti all'atto della cessazione dal servizio debbono restituire la tessera ricevuta.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-249

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Tessere di riconoscimento (Art. 249 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo