Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VII

Art. 251

Distintivi di merito

In vigore dal 15 set 1957
Per i distintivi di merito concessi sino al giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento resta fermo l'aumento di paga di centesimi trenta al giorno, di cui siano provvisti. Gli agenti in servizio alla data predetta, che siano già in possesso di distintivi di merito, qualunque ne sia il numero, possono conseguirne altri sino a raggiungere il numero complessivo di tre con l'aumento di paga, che per i nuovi è di centesimi cinquanta, fermo restando il limite massimo della spesa in lire 250.000 annue, di cui all'ultimo comma dell'.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-251

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Distintivi di merito (Art. 251 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo