Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VII
Art. 254
Detenuti
In vigore dal 15 set 1957
Quando nelle disposizioni del presente regolamento è usata la locuzione « detenuti » si intendono in essa compresi gli imputati, i condannati e gli internati nello stato di detenzione.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-254