Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo VII

Art. 254

Detenuti

In vigore dal 15 set 1957
Quando nelle disposizioni del presente regolamento è usata la locuzione « detenuti » si intendono in essa compresi gli imputati, i condannati e gli internati nello stato di detenzione.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-254

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Detenuti (Art. 254 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo