Art. 2
In vigore dal 17 mar 1938
Alle misure delle competenze ed assegni a qualsiasi titolo indicate nel regolamento, di cui all' del presente Regio decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491, 14 aprile 1934 n. 561, 24 settembre 1936 n. 1719, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931 n. 18, 14 giugno 1934 n. 1038, 4 gennaio 1937 n. 121 e R. decreto-legge 27 giugno 1937 n. 1033.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 394, foglio 118. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rd-2