Art. 1
In vigore dal 17 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921;
Visto il decreto 1° maggio 1921, n. 765;
Vista la legge 2 aprile 1922, n. 389;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 4;
Visto il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1924, n. 1398;
Vista la legge 9 giugno 1927, n. 905;
Visto il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787;
Visto il R. decreto 7 luglio 1932, n. 1404;
Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 870;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'annesso regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rd-1