Art. 1

In vigore dal 17 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri approvato con R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1921; Visto il decreto 1° maggio 1921, n. 765; Vista la legge 2 aprile 1922, n. 389; Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 4; Visto il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1890; Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973; Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1924, n. 1398; Vista la legge 9 giugno 1927, n. 905; Visto il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787; Visto il R. decreto 7 luglio 1932, n. 1404; Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 870; Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869; Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'annesso regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, visto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rd-1

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