Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VII
Art. 252
Reintegrazione degli agenti retrocessi
In vigore dal 15 set 1957
La reintegrazione degli agenti retrocessi di grado, di classe a guardia semplice prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è regolata dalle disposizioni degli del regolamento 23 dicembre 1920, n. 1921.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-252