Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 247

Direzioni autonome

In vigore dal 15 set 1957
Le direzioni degli stabilimenti che, avendo gestione autonoma, non sono tenute per gli stipendi, per le paghe, per le indennità di trasferimento e pei premi di rafferma a far capo alle direzioni centrali, osservano le norme che regolano tale materia.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-247

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Direzioni autonome (Art. 247 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo