Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 243

Indennità di viaggio in caso di cessazione dal servizio

In vigore dal 15 set 1957
Le somme relative al rimpatrio degli agenti e delle loro famiglie, nonché delle famiglie di quelli morti in attività di servizio, vengono corrisposte agli interessati, a viaggio compiuto, dall'autorità dirigente lo stabilimento a cui appartenevano, sulla presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dei prescritti documenti di viaggio per l'ex agente e famiglia, anche di un certificato del podestà del comune di destinazione del richiedente, dal quale risulti che egli e la famiglia hanno eletto stabile dimora. Gli interessati perdono il diritto all'indennità ove non raggiungano il domicilio eletto entro due anni dall'avvenuta cessazione dal servizio.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-243

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Indennità di viaggio in caso di cessazione dal servizio (Art. 243 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo