Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VII
Art. 255
Guardiane e custodi
In vigore dal 15 set 1957
sino alla emanazione di appositi regolamenti per le guardiane addette agli stabilimenti per donne e per i custodi addetti alle carceri mandamentali, si applicano le norme attualmente in vigore.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-255