Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo II

Art. 59

Distintivi di merito

In vigore dal 17 mar 1938
Il distintivo di merito è concesso agli agenti che nel periodo di cinque anni continui abbiano ottenuto la classifica di buono e non abbiano riportato alcuna punizione più grave della consegna. Il distintivo di merito può essere conseguito per tre quinquenni consecutivi ed importa, per ciascuna concessione, l'aumento di paga di centesimi cinquanta al giorno, dal primo del mese successivo alla concessione. L'importo della spesa totale per i distintivi di merito in godimento non potrà superare annualmente la somma di L. 250.000. Il distintivo di merito consiste in uno stemma da applicarsi sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto, secondo il modello stabilito nell'annessa tabella col numero relativo del distintivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-59

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Distintivi di merito (Art. 59 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo