Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo II

Art. 61

Premi in danaro

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti hanno diritto, in conformità delle disposizioni vigenti per l'Arma dei Carabinieri Reali, e nella stessa misura, ad un premio speciale per l'arresto di detenuti evasi o di latitanti condannati alla pena di morte o della reclusione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-61

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Premi in danaro (Art. 61 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo