Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo II

Art. 58

Lode

In vigore dal 17 mar 1938
La lode dell'autorità dirigente è concessa per prove notevoli di sagacia e di attività date dagli agenti nell'esercizio delle loro attribuzioni e per atti di energia e di coraggio compiuti per mantenere l'ordine e la disciplina nello stabilimento. Ove i fatti siano particolarmente importanti, la lode è concessa dal Ministero su proposta del direttore.
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Lode (Art. 58 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo