Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 53

Licenze per infermità

In vigore dal 25 mar 1953
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1953, n. 77

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-53

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Licenze per infermità (Art. 53 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo