Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 50
Licenze ordinarie
In vigore dal 17 mar 1938
L'autorità dirigente, ove lo consentano le esigenze di servizio, può concedere agli agenti, soltanto dopo compiuta la ferma, licenze fino a non oltre trenta giorni complessivi con diritto alle intere competenze.
La licenza può dal Ministero essere prorogata, per gravi motivi, fino a sessanta giorni. Gli agenti però non hanno diritto alle competenze per i giorni di licenza eccedenti i trenta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-50