Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 50

Licenze ordinarie

In vigore dal 17 mar 1938
L'autorità dirigente, ove lo consentano le esigenze di servizio, può concedere agli agenti, soltanto dopo compiuta la ferma, licenze fino a non oltre trenta giorni complessivi con diritto alle intere competenze. La licenza può dal Ministero essere prorogata, per gravi motivi, fino a sessanta giorni. Gli agenti però non hanno diritto alle competenze per i giorni di licenza eccedenti i trenta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-50

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Licenze ordinarie (Art. 50 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo