Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 48
Riammissione
In vigore dal 17 mar 1938
Salvo il caso speciale previsto dall', gli agenti dispensati dal servizio per motivi d'indole non disciplinare possono essere riammessi solo come guardie, quando non abbiano oltrepassato il 31° anno di età, provino di possedere gli altri requisiti richiesti per l'arruolamento e siano giudicati idonei al servizio, previo parere della commissione gli cui all'.
Agli agenti riammessi è computato, anche agli effetti delle rafferme e dei relativi aumenti di paga, il servizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'. Ad essi non compete altra indennità di prima vestizione.
Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-48