Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 44

Perdita del diritto a pensione

In vigore dal 17 mar 1938
Non hanno diritto a pensione gli agenti che riportino condanna per i reati di peculato, concussione o corruzione, od altra condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o condanna pronunciata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione. Alla moglie ed ai figli dell'agente condannato, con perdita del diritto a pensione è liquidata la pensione di riversibilità come se l'agente fosse deceduto. Gli agenti dispensati dal servizio in seguito a provvedimento disciplinare, se il decreto di dispensa non contiene la esplicita dichiarazione relativa alla perdita del diritto a pensione, hanno diritto a 3/4 della pensione che sarebbe loro spettata secondo le leggi vigenti.
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Perdita del diritto a pensione (Art. 44 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo