Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 47

Incompatibilità

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti che hanno comunque lasciato il servizio non possono essere riconosciuti ed accettati quali rappresentanti, commessi o altrimenti impiegati in servizi di imprese di forniture o lavorazioni negli istituti di prevenzione e di pena, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dacché cessarono di appartenere al Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-47

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Incompatibilità (Art. 47 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo