Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 47
44 / 256Incompatibilità
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti che hanno comunque lasciato il servizio non possono essere riconosciuti ed accettati quali rappresentanti, commessi o altrimenti impiegati in servizi di imprese di forniture o lavorazioni negli istituti di prevenzione e di pena, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dacché cessarono di appartenere al Corpo.
Storico versioni
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