Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 49

Permesso per contrarre matrimonio

In vigore dal 27 dic 1990
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 395

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-49

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Permesso per contrarre matrimonio (Art. 49 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo