Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 51

Proroga della licenza

In vigore dal 17 mar 1938
La domanda di proroga di licenza deve essere presentata all'autorità dirigente lo stabilimento del luogo in cui si trova l'agente o, in mancanza, al comando dei Carabinieri Reali, che la trasmetteranno, con le informazioni sulle circostanze esposte, al direttore che ha concesso la licenza. La presentazione della domanda non esime l'agente dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare del permesso, qualora non abbia avuto comunicazione della concessione della proroga domandata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Proroga della licenza (Art. 51 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo