Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 51
48 / 256Proroga della licenza
In vigore dal 17 mar 1938
La domanda di proroga di licenza deve essere presentata all'autorità dirigente lo stabilimento del luogo in cui si trova l'agente o, in mancanza, al comando dei Carabinieri Reali, che la trasmetteranno, con le informazioni sulle circostanze esposte, al direttore che ha concesso la licenza.
La presentazione della domanda non esime l'agente dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare del permesso, qualora non abbia avuto comunicazione della concessione della proroga domandata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-51