Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 54
Riammissione degli agenti licenziati per infermità
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente licenziato a norma del penultimo comma dell'articolo precedente può, a sua domanda, essere riammesso servizio se in una nuova visita collegiale militare sia riconosciuto incondizionatamente idoneo a riprenderlo, e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, eccezione fatta per il requisito dell'età, che comunque non potrà essere superiore agli anni 45.
Tali riammissioni possono essere disposte dal Ministero senza il preventivo parere della commissione di cui all'.
Gli agenti riammessi a norma del precedente comma riacquistano il grado già rivestito, e sono iscritti nel ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione, anche se in soprannumero, salvo riassorbimento.
Dalla data della riammissione cessa la corresponsione dell'assegno pensione che l'agente eventualmente percepisse a norma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-54