Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 52

Doveri degli agenti durante la licenza

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti in licenza debbono presentarsi il giorno dello arrivo e quello che precede la partenza all'autorità dirigente lo stabilimento carcerario del luogo o, in mancanza, al comando dei Carabinieri Reali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-52

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Doveri degli agenti durante la licenza (Art. 52 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo