Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo II
Art. 57
Specie delle ricompense
In vigore dal 17 mar 1938
Le ricompense che possono essere concesse agli agenti sono:
1) la lode dell'autorità dirigente;
2) la lode del Ministero;
3) i distintivi di merito;
4) la medaglia al merito di servizio;
5) i premi in danaro;
6) la promozione per meriti eccezionali a norma dell';
7) le ricompense al valore civile, militare o di marina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-57