Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo II
Art. 62
Ricompense al valor civile o al valor militare o di marina
In vigore dal 17 mar 1938
Le azioni di valor civile, militare o di marina vengono ricompensate con le norme stabilite dalle relative disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-62