Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo II

Art. 62

Ricompense al valor civile o al valor militare o di marina

In vigore dal 17 mar 1938
Le azioni di valor civile, militare o di marina vengono ricompensate con le norme stabilite dalle relative disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-62

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